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Demolito ancora l’articolo 18: dissequestro e restituzione di cannabis light ad Ascoli Piceno

Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico della giurisprudenza italiana sulla canapa industriale. La Procura di Ascoli Piceno ha infatti disposto la restituzione delle quasi 300 confezioni di infiorescenze e derivati di cannabis light sequestrate in un distributore automatico, ritenendo che mancassero i presupposti per considerare quei prodotti come sostanze stupefacenti.

La decisione del Pubblico Ministero non si limita ad annullare un sequestro: riafferma un principio che sta diventando sempre più centrale nel dibattito giudiziario. La semplice presenza di infiorescenze o l’etichetta “canapa light” non sono elementi sufficienti per configurare un reato. Serve una verifica scientifica che dimostri, senza dubbi, che il THC contenuto sia realmente idoneo a produrre effetti psicotropi.

Il richiamo al principio di offensività

Nel decreto, il PM richiama in modo esplicito l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui il diritto penale può intervenire solo quando esiste una lesione concreta del bene tutelato. In altre parole: non ogni traccia di THC è penalmente rilevante, ma solo quella che abbia una effettiva capacità drogante.

Una lettura che, secondo la Procura, rimane valida anche dopo le modifiche del 2025 all’art. 18 del DPR 309/90, norma che ha creato non poche incertezze interpretative. Il magistrato ribadisce che anche la nuova disciplina deve essere applicata rispettando la Costituzione e i principi consolidati: niente automatismi, niente presunzioni.

Perché il sequestro non era legittimo?

L’intervento della Guardia di Finanza aveva portato al sequestro di 297 confezioni — circa 850 grammi di prodotto — e 40 ml di estratti. Un’operazione che, secondo il PM, mancava però degli elementi fondamentali per essere convalidata:

  • nessuna analisi chimica né test preliminare aveva dimostrato che le infiorescenze avessero un contenuto di THC tale da produrre un effetto stupefacente;
  • l’indagato aveva fornito documenti che attestavano livelli molto bassi di THC;
  • non esisteva alcuna urgenza che giustificasse una perquisizione d’iniziativa, dato che il distributore era fisso e non vi era rischio di dispersione delle prove.

Da qui la decisione: sequestro da annullare e prodotti da restituire immediatamente.

“Vendita al dettaglio lecita se il prodotto non è stupefacente”

Un passaggio del decreto ha un peso particolare: la Procura riconosce esplicitamente che la vendita al dettaglio di infiorescenze — anche tramite distributore automatico — è attività lecita, purché i prodotti non superino la soglia che li renderebbe stupefacenti.

La Procura ribadisce che:

  • infiorescenza non significa automaticamente stupefacente;
  • non si può colpire penalmente un prodotto agricolo legale senza una prova scientifica;
  • l’art. 18 deve essere interpretato in coerenza con i principi costituzionali e con la giurisprudenza superiore.

Un orientamento che si colloca perfettamente nel solco tracciato da altri provvedimenti recenti: dalle decisioni di numerose Procure in tutta Italia alla Relazione del Massimario della Cassazione del 2025, fino all’importante rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea voluto dal Consiglio di Stato, che sta esaminando la compatibilità dei divieti italiani sulle infiorescenze.

Canapa Sativa Italia (C.S.I.) è l’associazione nazionale che unisce tutti gli operatori del settore della canapa dal mondo agricolo alla trasformazione fino alla distribuzione su tutto il territorio nazionale.

Un panorama giudiziario che cambia

Il decreto della Procura di Ascoli Piceno rafforza una linea ormai sempre più chiara: solo le infiorescenze capaci di produrre un effetto drogante possono essere considerate sostanze stupefacenti. Tutto il resto, come la canapa industriale priva di efficacia psicotropa, rimane pienamente legale.

In un momento in cui i controlli sono aumentati a seguito della riforma dell’art. 18, questa decisione si aggiunge alle numerose pronunce che stanno riportando equilibrio nel settore, distinguendo con precisione tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che non lo è.

Una conferma importante per gli operatori del settore e un segnale per le forze dell’ordine: senza un accertamento tecnico, non può esistere reato.

Guarda il video dell’Avvocato Simonetti

FAQ — Risponde Canapa Sativa Italia

Cos’ha deciso il Pubblico Ministero di Ascoli Piceno?

Il Pubblico Ministero ha deciso di non convalidare la perquisizione e il sequestro di infiorescenze di canapa vendute al dettaglio in un distributore automatico, ordinando la restituzione dei prodotti. La decisione si basa sull’assenza di prove di efficacia drogante e sulla mancanza dei presupposti di urgenza per l’intervento d’iniziativa delle forze dell’ordine.

Perchè il sequestro non è stato convalidato?


Perché non era stata effettuata alcuna analisi o test rapido sulla concreta capacità stupefacente del materiale rinvenuto, non esisteva una situazione di urgenza e il distributore era stabilmente installato. Senza prove tecniche e senza rischio di dispersione, gli artt. 352 e 354 c.p.p. non potevano essere applicati.

Le infiorescenze vendute al dettaglio sono legali?


Sì, se non sono stupefacenti. Il PM ribadisce che la semplice presenza di infiorescenze di canapa non integra reato. Serve dimostrare con analisi che abbia un’efficacia drogante. In assenza di questa prova, la vendita al dettaglio delle infiorescenze di canapa — anche tramite distributore automatico — rientra nella legalità.

Che cosa significa “principio di offensività” applicato alla canapa?


È il principio costituzionale secondo cui il diritto penale può intervenire solo quando una condotta offende realmente un bene giuridico. Per la canapa industriale significa che non basta trovare infiorescenze: è necessario verificare se il prodotto sia concretamente idoneo a produrre un effetto stupefacente.

Il nuovo articolo 18 del “Decreto Sicurezza” si applica in questo caso?


Il PM afferma che l’art. 18 deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, nel rispetto del principio di offensività e delle Sezioni Unite. Ciò esclude letture che criminalizzano automaticamente tutte le infiorescenze di cannabis senza verificarne prima l’effettiva natura stupefacente.

L’assenza di analisi scientifiche è rilevante?


Sì. Il PM sottolinea che non è possibile qualificare un prodotto come stupefacente senza una prova analitica. La documentazione presentata indicava valori di THC troppo bassi per produrre effetti stupefacenti, e nessun controllo tecnico conforme era stato effettuato al momento del sequestro.

Questo decreto ha un impatto anche su altri casi simili?


Sì. È un’ulteriore conferma dell’orientamento emerso in vari dissequestri recenti: infiorescenze e derivati di canapa non stupefacenti non possono essere trattati come stupefacenti senza una prova rigorosa. Il decreto è un ennesimo precedente utile per la filiera e per i procedimenti analoghi.

Come si collega questa decisione rinvio del Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia UE?


Il decreto si inserisce in un contesto nazionale in cui l’intero impianto dei divieti sulle infiorescenze di canapa è stato rimesso al vaglio della Corte di Giustizia UE. Entrambi i fronti giurisprudenziali evidenziano la necessità di applicare la legge nel rispetto del principio di offensività, della proporzionalità e del quadro europeo sui prodotti agricoli.

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