Una nuova decisione giudiziaria riaccende il dibattito sulla canapa industriale in Italia. Con un’ordinanza cautelare emessa il 10 giugno 2026, il TAR Liguria ha sospeso gli effetti di una diffida che impediva l’apertura di un punto vendita a Ventimiglia dedicato alla commercializzazione di prodotti derivati dalla canapa industriale.
La pronuncia rappresenta un passaggio significativo per l’intera filiera, poiché interviene non sul piano penale, ma su quello amministrativo. Il provvedimento contestato si fondava infatti sull’interpretazione dell’articolo 18 del Decreto Sicurezza, norma che negli ultimi mesi ha generato numerose controversie tra operatori del settore, amministrazioni pubbliche e autorità giudiziarie.
Una decisione che va oltre il singolo caso
Secondo quanto emerge dall’ordinanza, il tribunale amministrativo ha ritenuto che la diffida potesse arrecare un danno concreto e immediato all’attività imprenditoriale, disponendone quindi la sospensione in attesa della successiva decisione nel merito.
Pur non costituendo una sentenza definitiva, il provvedimento assume particolare rilevanza perché mette in discussione l’idea secondo cui il solo richiamo all’articolo 18 sarebbe sufficiente per impedire automaticamente la vendita di infiorescenze e derivati della canapa industriale.
La decisione suggerisce invece che ogni situazione debba essere valutata caso per caso, considerando la natura effettiva dei prodotti commercializzati e la loro eventuale capacità di produrre effetti stupefacenti.
Il nodo dell’articolo 18
Da tempo associazioni di categoria e operatori del comparto contestano una lettura particolarmente restrittiva dell’articolo 18 del Decreto Sicurezza, sostenendo che la norma non possa trasformare automaticamente ogni derivato della canapa industriale in una sostanza assimilabile agli stupefacenti.
Negli ultimi mesi diversi procedimenti hanno evidenziato la complessità della questione. In numerosi casi si sono registrati dissequestri, archiviazioni e restituzioni di prodotti, mentre alcune vicende sono arrivate all’attenzione della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
L’ordinanza del TAR Liguria aggiunge ora un ulteriore elemento al dibattito, dimostrando che anche i provvedimenti amministrativi fondati su interpretazioni automatiche della normativa possono essere sottoposti a un rigoroso controllo giurisdizionale.
Le osservazioni dei legali
L’avvocato Lorenzo Simonetti, che ha seguito il ricorso, ha evidenziato come il risultato ottenuto rappresenti una novità significativa nel panorama giuridico italiano.
Secondo il legale, il tribunale avrebbe riconosciuto che non è possibile presumere in modo assoluto che un’infiorescenza di canapa costituisca sempre una sostanza stupefacente, soprattutto quando si tratta di prodotti privi di efficacia drogante. Il caso sarebbe inoltre il primo in cui argomentazioni di carattere amministrativo e penale vengono integrate per sostenere la legittimità della commercializzazione di derivati della canapa industriale.
Sulla stessa linea si è espresso l’avvocato Giacomo Bulleri, secondo il quale il provvedimento conferma una tendenza già emersa in numerosi procedimenti penali: la necessità di distinguere tra sostanze effettivamente stupefacenti e prodotti caratterizzati da bassi livelli di THC e privi di capacità drogante.
Bulleri ha inoltre sottolineato l’esigenza di una regolamentazione più chiara del comparto, in grado di garantire certezze agli operatori economici, tutela per i consumatori e un quadro normativo stabile per le istituzioni.
Perché il caso di Ventimiglia può fare giurisprudenza
L’importanza della vicenda risiede principalmente nel fatto che il contenzioso non riguarda un sequestro penale o un’accusa di traffico di sostanze stupefacenti, bensì un divieto amministrativo che impediva l’esercizio di un’attività commerciale.
Il TAR ha ritenuto che l’interesse dell’impresa meritasse una tutela immediata, sospendendo gli effetti del provvedimento e riconoscendo implicitamente che il semplice riferimento all’articolo 18 non può giustificare automaticamente la chiusura o il blocco di un’attività .
La decisione rafforza inoltre un principio sempre più presente nel dibattito giuridico: la necessità di verificare concretamente la cosiddetta “offensività ” del prodotto, ovvero la sua reale capacità di produrre effetti psicotropi, prima di applicare misure restrittive.
Un segnale per tutta la filiera
Il caso di Ventimiglia si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato da crescente incertezza normativa. Da un lato vi sono operatori che chiedono regole chiare e stabili per poter investire e lavorare; dall’altro permane un quadro legislativo oggetto di interpretazioni differenti da parte delle autorità competenti.
La sospensione della diffida da parte del TAR Liguria non risolve definitivamente la questione, ma rappresenta un nuovo tassello nel percorso giudiziario che riguarda la canapa industriale in Italia.
In attesa della decisione di merito, il messaggio che emerge dall’ordinanza appare chiaro: i divieti amministrativi non possono essere applicati in modo automatico e indiscriminato, soprattutto quando si parla di prodotti che, secondo le evidenze disponibili, risultano privi di concreta efficacia drogante.
Quindi..
La decisione del TAR Liguria segna un ulteriore sviluppo nel confronto tra istituzioni e settore della canapa industriale. Dopo i numerosi casi di dissequestro, le archiviazioni e i rinvii alle corti superiori, anche il giudice amministrativo interviene per richiamare l’attenzione sulla necessità di valutazioni concrete e proporzionate.
Non si tratta ancora di una pronuncia definitiva, ma il provvedimento rafforza l’idea che la disciplina della canapa industriale non possa essere gestita attraverso automatismi normativi. Per gli operatori del settore rappresenta un segnale importante, mentre per il legislatore conferma l’urgenza di una regolamentazione più chiara e coerente con l’evoluzione del quadro giuridico nazionale ed europeo.
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