Il Tribunale ha assolto un 33enne risultato positivo ai cannabinoidi dopo un incidente. Il fatto risaliva a prima della riforma del Codice della strada e mancava la prova di una reale alterazione alla guida.
Essere positivi a un test per i cannabinoidi non significa automaticamente essere incapaci di guidare. È questo il punto centrale della vicenda arrivata davanti al Tribunale di Rimini, dove un cameriere di 33 anni residente a Cattolica è stato assolto dall’accusa di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.
Il caso risale al 30 ottobre 2024. L’uomo si trovava alla guida a Riccione quando, all’incrocio tra viale Veneto e viale Voghera, rimase coinvolto in un incidente di modesta entità. Dopo il sinistro vennero effettuati accertamenti sui liquidi biologici, dai quali emerse la presenza di cannabinoidi.
La positività, tuttavia, non è stata sufficiente per arrivare a una condanna.
Tracce nell’organismo e alterazione sono due concetti diversi
Il punto è particolarmente importante quando si parla di cannabis. La presenza di una sostanza o dei suoi metaboliti nell’organismo può infatti essere rilevata anche quando gli effetti psicotropi sono terminati.
Tempi di rilevabilità ed effetti sulla capacità di guidare non coincidono necessariamente. Il significato di un risultato tossicologico dipende anche dalla matrice biologica analizzata, dalla quantità rilevata, dal tempo trascorso dall’assunzione e dalle caratteristiche della sostanza.

Nel procedimento di Rimini, secondo quanto emerso, non è stata dimostrata una condizione di alterazione psicofisica del conducente nel momento dell’incidente.
Un passaggio decisivo perché i fatti sono avvenuti prima della modifica dell’articolo 187 del Codice della strada.
L’incidente era precedente alla riforma Salvini
La riforma introdotta con la legge 177 del 25 novembre 2024 è entrata in vigore il 14 dicembre 2024, mentre l’incidente era avvenuto circa un mese e mezzo prima.
La precedente formulazione dell’articolo 187 puniva chi guidava «in stato di alterazione psicofisica» dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Era quindi necessario dimostrare non soltanto l’assunzione, ma anche l’effettiva alterazione del conducente.
La nuova formulazione ha invece eliminato dal testo proprio il riferimento allo “stato di alterazione psicofisica”.
Non poteva però essere applicata retroattivamente una disciplina penale successiva e più sfavorevole a un fatto avvenuto il 30 ottobre.
Nonostante ciò, nel dicembre 2024 la Prefettura di Rimini aveva disposto nei confronti dell’uomo una sospensione cautelare della patente per dodici mesi. La misura era stata contestata dai suoi difensori, gli avvocati Stefano Caroli e Sara Arduini, e il giudice di pace aveva successivamente disposto la restituzione della patente.
Il procedimento penale è poi proseguito fino all’assoluzione davanti al Tribunale.
E la riforma Salvini? Anche in questo caso la positività non basta
Con la riforma del Codice della strada entrata in vigore il 14 dicembre 2024, l’articolo 187 è stato modificato eliminando dal testo il riferimento esplicito allo “stato di alterazione psicofisica”: la norma punisce oggi chi guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti o psicotrope. Questa formulazione aveva sollevato forti dubbi di costituzionalità, perché letta letteralmente avrebbe potuto permettere di sanzionare anche chi aveva assunto cannabis molto tempo prima, senza essere più sotto effetto della sostanza.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 29 gennaio 2026, non ha però dichiarato incostituzionale la riforma Salvini: ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, ma soltanto a condizione che la norma venga interpretata in maniera restrittiva.
Per arrivare a una condanna deve essere dimostrato che l’assunzione sia temporalmente vicina alla guida e che nei liquidi biologici siano presenti sostanze, per qualità e quantità, generalmente idonee a produrre un’alterazione delle capacità psicofisiche e quindi a creare un pericolo per la sicurezza stradale. In sostanza, la semplice positività non può essere trasformata automaticamente in responsabilità penale.
E non si tratta più soltanto di un principio teorico: sono già arrivate assoluzioni relative a fatti avvenuti dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina. Il 6 luglio 2026 il Tribunale di Udine ha assolto Elena Tuniz, risultata positiva al THC dopo un incidente avvenuto nel gennaio 2025, quindi quando il nuovo articolo 187 era già pienamente operativo, con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Pochi giorni prima, a Genova, un 26enne positivo a sostanze psicotrope era stato a sua volta assolto proprio applicando i principi fissati dalla Consulta. Si può quindi affermare che la riforma Salvini non è stata bocciata come incostituzionale, ma la Corte costituzionale ne ha fortemente delimitato l’interpretazione, impedendo che un test positivo, da solo e senza una dimostrazione della concreta pericolosità della condotta, sia sufficiente per condannare un automobilista.
Cosa cambia dopo la sentenza della Corte costituzionale
Il caso assume particolare interesse anche alla luce della sentenza n. 10 del 2026 della Corte costituzionale, intervenuta proprio sulla nuova formulazione dell’articolo 187.
La Consulta non ha dichiarato incostituzionale la norma, ma ne ha delimitato l’applicazione.
Questo passaggio va interpretato con attenzione: la Corte non ha semplicemente ripristinato il vecchio obbligo di dimostrare in ogni caso l’alterazione concreta del singolo conducente.
Ha però stabilito che non può essere punita qualsiasi persona nella quale venga rilevata una traccia riconducibile a un’assunzione avvenuta in un momento indefinito del passato.
L’accertamento deve riguardare un’assunzione sufficientemente vicina alla guida e sostanze presenti, per qualità e quantità e in relazione alla matrice biologica esaminata, in condizioni tali da essere generalmente idonee a produrre un’alterazione delle capacità psicofisiche e quindi un maggiore pericolo per la circolazione.
In altre parole, il principio secondo cui “positivo significa automaticamente colpevole” non descrive correttamente nemmeno l’attuale quadro normativo.
La vicenda di Rimini mostra quindi quanto sia essenziale distinguere tra il semplice riscontro analitico di una sostanza e ciò che quel dato può realmente dimostrare sul momento in cui una persona si è messa al volante.
La sicurezza stradale richiede controlli seri e strumenti efficaci contro chi guida in condizioni pericolose. Ma proprio per questo l’accertamento scientifico non può trasformarsi in un automatismo: rilevare una sostanza e dimostrare una condotta penalmente rilevante sono due passaggi differenti.
Fonti e approfondimenti
Il Resto del Carlino – “Cannabis al volante. Cameriere viene assolto. Il test positivo non basta”, 11 settembre 2026. Leggi la fonteCorte costituzionale – Sentenza n. 10/2026 sull’articolo 187 del Codice della strada.Sentenza ufficialeLegge 25 novembre 2024, n. 177 – Modifiche al Codice della strada.Testo della leggeProcura della Repubblica presso il Tribunale di Parma – Linee guida sulla legge 177/2024, con indicazione dell’entrata in vigore dal 14 dicembre 2024. Consulta il documento


