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Test salivare antidroga: puoi rifiutarlo? La Cassazione chiarisce i limiti dei controlli

Negli ultimi mesi il nuovo articolo 187 del Codice della strada ha alimentato un acceso dibattito. Da una parte la volontà del legislatore di contrastare con maggiore severità la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, dall’altra il timore che gli automobilisti possano essere sottoposti a controlli antidroga in modo indiscriminato, anche in assenza di qualsiasi comportamento anomalo.

A riportare l’attenzione sul tema è stato recentemente anche l’avvocato Angelo Greco, che ha ricordato un principio affermato dalla Corte di Cassazione: il test salivare non può essere richiesto in maniera arbitraria o casuale. Prima di procedere agli accertamenti, gli agenti devono infatti disporre di un “ragionevole motivo” per ritenere che il conducente possa trovarsi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Una precisazione importante che si inserisce in un quadro giuridico già profondamente modificato dagli interventi della Corte costituzionale e dalla più recente giurisprudenza.

Il nuovo articolo 187 e le polemiche

Con la riforma del Codice della strada è stato eliminato il riferimento espresso allo “stato di alterazione psicofisica”, sostituendolo con la formula “dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”. Una modifica che ha suscitato numerose critiche da parte di giuristi, medici e associazioni di categoria, poiché sembrava aprire la strada a una responsabilità quasi automatica basata sulla sola positività ai test.

Il problema è evidente soprattutto nel caso della cannabis: il THC e, soprattutto, i suoi metaboliti possono infatti rimanere rilevabili nell’organismo per giorni o addirittura settimane dopo l’assunzione, quando ogni effetto psicoattivo è ormai completamente cessato.

Da qui il timore che una persona perfettamente lucida potesse essere sanzionata semplicemente perché aveva consumato cannabis molti giorni prima.

test salivare

La Corte costituzionale ha escluso gli automatismi

Su questo punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 2026, stabilendo che la nuova formulazione dell’articolo 187 è conforme alla Costituzione soltanto se interpretata secondo i principi fondamentali del diritto penale.

In altre parole, non basta dimostrare una precedente assunzione di sostanze. È necessario che la condotta di guida presenti un concreto pericolo per la sicurezza della circolazione.

La Consulta ha quindi escluso una lettura automatica della norma, riaffermando il principio di offensività: una sanzione penale può essere applicata soltanto quando il comportamento rappresenti un reale pericolo per gli altri utenti della strada.

Quando gli agenti possono chiedere il test salivare?

È proprio su questo aspetto che si inserisce la recente pronuncia della Corte di Cassazione richiamata anche da Angelo Greco.

La Suprema Corte ha chiarito che gli organi di polizia non devono già possedere la prova che il conducente sia alterato, ma devono comunque avere elementi concreti che rendano ragionevole la richiesta degli accertamenti.

Non è quindi sufficiente fermare un automobilista a caso e pretendere automaticamente il test antidroga.

Devono invece essere presenti circostanze oggettive che possano far ipotizzare uno stato di alterazione, come ad esempio:

  • una guida irregolare o a zig-zag;
  • un incidente stradale;
  • difficoltà nell’eloquio;
  • comportamento confuso o incoerente;
  • occhi particolarmente arrossati o pupille anomale;
  • evidenti difficoltà motorie;
  • altri elementi sintomatici osservabili e verbalizzabili dagli agenti.

La Cassazione parla di “ragionevole motivo”, cioè di un sospetto fondato su elementi concreti e documentabili, non su semplici intuizioni o controlli casuali.

Il rifiuto del test è sempre un reato?

L’articolo 187 prevede sanzioni molto severe per chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti.

Tuttavia, la recente giurisprudenza distingue due momenti completamente diversi.

Il primo riguarda la legittimità della richiesta formulata dagli agenti.

Il secondo riguarda il comportamento del conducente.

Se gli operatori hanno agito nel rispetto della legge e disponevano di un ragionevole motivo per richiedere il test, il rifiuto può integrare il reato previsto dal Codice della strada.

Diverso è invece il caso in cui la richiesta degli accertamenti sia stata formulata senza alcun presupposto concreto.

Secondo la Cassazione, infatti, gli accertamenti non possono trasformarsi in controlli generalizzati privi di qualsiasi giustificazione oggettiva. Se manca il presupposto previsto dalla legge, viene meno anche la base giuridica sulla quale fondare il reato di rifiuto.

Un principio che tutela sia la sicurezza sia i diritti dei cittadini

Queste decisioni non impediscono alle forze dell’ordine di effettuare controlli efficaci contro chi guida realmente sotto l’effetto di sostanze.

Al contrario, stabiliscono criteri più precisi affinché gli accertamenti vengano effettuati quando esistono elementi concreti che li giustificano.

Il principio è semplice: la sicurezza stradale resta una priorità assoluta, ma anche i controlli devono rispettare i principi di proporzionalità, ragionevolezza e legalità.

Si evita così il rischio che il semplice riscontro di metaboliti residui o un controllo del tutto casuale possano trasformarsi automaticamente in un procedimento penale.

Una giurisprudenza che continua a definire i confini della riforma

Negli ultimi mesi la giurisprudenza sta progressivamente delineando i limiti applicativi del nuovo articolo 187.

Prima la Corte costituzionale ha chiarito che la punibilità richiede una condotta concretamente pericolosa per la circolazione.

Successivamente la Cassazione ha ribadito che gli accertamenti tossicologici non possono essere richiesti senza un ragionevole sospetto e che gli elementi sintomatici osservati dagli agenti rappresentano il presupposto necessario per giustificare il controllo.

Si tratta di orientamenti destinati ad avere un impatto significativo sui futuri procedimenti relativi alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, contribuendo a trovare un equilibrio tra tutela della sicurezza stradale e garanzie costituzionali dei cittadini.

Fonti e approfondimenti

Corte costituzionale, sentenza n. 10/2026: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/10Sistema Penale – Commento alla sentenza n. 10/2026: https://www.sistemapenale.it/it/notizie/guida-dopo-lassunzione-di-sostanze-stupefacenti-art-187-cds-la-pronuncia-della-corte-costituzionaleGiurisprudenza Penale – Analisi della sentenza n. 10/2026: https://www.giurisprudenzapenale.com/2026/01/29/guida-dopo-lassunzione-di-sostanze-stupefacenti-e-requisito-dello-stato-di-alterazione-psico-fisica-depositata-la-sentenza-della-corte-costituzionale-n-10-2026/Cassazione, sentenza n. 21284/2026 (commento): https://citynext.it/2026/06/11/cassazione-ragionevole-motivo-accertamenti-art-187-codice-della-strada/Angelo Greco – Post e video sul test salivare antidroga: https://it.linkedin.com/posts/angelo-greco_testsalivare-codicedellastrada-guidasottoeffettodidroghe-activity-7479927206605918208-K_w7

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Autore

  • Imprenditore Veneto. Spirito critico. Giornalista per passione ed esperto del settore canapicolo. Formazione in Cannabinologia presso Cannabiscienza  c/o Università degli Studi di Padova. Master in Cannabis Medica Veterinaria presso Cannabiscienza. Direttore editoriale di Spazio Canapa.