ITALIA

Se il CBD non è una droga, come può essere approvato l’art.18 del DDL Sicurezza?

Si tratta di un paradosso di notevole entità. Da oltre un anno, e in più occasioni, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha sospeso il decreto che prevedeva l’inserimento delle “estrazioni di CBD (cannabidiolo) ad uso orale” – derivate dalla canapa industriale – nella tabella dei farmaci stupefacenti. Di conseguenza, il TAR ha più volte stabilito che il CBD non è una sostanza stupefacente e non possiede effetti psicotropi.

L’articolo 18 del Disegno di Legge (DDL) Sicurezza, il quale prevede di fatto l’eliminazione dell’intero settore della canapa industriale, è stato inserito in un contesto normativo legato alla sicurezza pubblica. L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di vietare l’utilizzo del fiore della canapa industriale al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini, in particolare per quanto riguarda la guida di veicoli e altri mezzi di trasporto.

Tuttavia, è proprio su questo punto che emergono evidenti contraddizioni. Anche senza approfondire gli aspetti scientifici, una semplice analisi logica rivela l’incoerenza della misura. È noto che nelle estrazioni il contenuto di principio attivo (CBD) risulta più elevato e concentrato rispetto alle infiorescenze. Se il TAR ha ripetutamente confermato che le estrazioni di CBD non hanno alcun effetto stupefacente, su quali basi scientifiche e razionali si giustifica l’approvazione dell’Articolo 18 del DDL Sicurezza?

La risposta appare evidente: non vi è alcun fondamento oggettivo a supporto di questa normativa. Purtroppo, la realtà sembra essere ben diversa: l’Articolo 18 appare basato esclusivamente su pregiudizi ideologici e opinioni soggettive di chi lo ha redatto, con il sospetto di influenze esterne poco trasparenti. Non esistono motivazioni scientifiche né giuridiche che ne giustifichino l’applicazione, ma solo scelte dettate da ignoranza o, peggio, da mala fede. Questa proposta di legge mette a rischio il sostentamento di circa 20.000 famiglie italiane, compromettendo l’intero settore della canapa industriale.

Qualora l’Articolo 18 venisse approvato, è verosimile ipotizzare che seguiranno numerosi procedimenti giudiziari, nei quali gli imputati potrebbero essere assolti per mancanza di prove scientifiche. Dichiarare arbitrariamente una sostanza come stupefacente non è sufficiente: è necessario dimostrarlo con evidenze oggettive. Tuttavia, mentre la normativa sarà eventualmente sospesa o modificata a seguito di sentenze favorevoli, il danno economico e sociale sarà già stato inflitto. Quante persone avranno perso il proprio lavoro? Quante aziende saranno costrette a chiudere? Quante famiglie subiranno gravi conseguenze economiche a causa delle spese legali?

Questa normativa rischia di allontanare dall’Italia imprese e professionisti del settore, minacciando il valore del “Made in Italy”. Tuttavia, la lotta non si fermerà. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine alle associazioni e ai legali che stanno lavorando per contrastare questa misura. Potrebbe essere necessario del tempo, ma attraverso il confronto e la determinazione, alla fine prevarranno la logica e la giustizia.

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