Una pianta non può essere trasformata in una sostanza stupefacente soltanto attraverso un divieto normativo. È questo il principio destinato a incidere profondamente sul dibattito giuridico e politico sulla canapa industriale che emerge dalla sentenza n. 25539 del 2026 della Corte di Cassazione.
Con questa decisione, la Suprema Corte affronta uno dei nodi più controversi sorti dopo l’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Sicurezza, chiarendo che il diritto penale continua a fondarsi sul principio di offensività : per contestare un reato previsto dal Testo unico sugli stupefacenti non è sufficiente dimostrare che il prodotto appartenga alla cannabis o che sia ricompreso tra quelli vietati dalla nuova normativa. Occorre provare che quel prodotto sia realmente idoneo a produrre effetti psicotropi.
Il caso: il sequestro di infiorescenze e derivati
La vicenda nasce in provincia di Modena, dove una ditta operante nel settore della canapa industriale si è vista sequestrare, nel dicembre 2025, numerose infiorescenze e altri derivati della Cannabis sativa nell’ambito di un’indagine per presunta violazione dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990, la norma che disciplina i reati in materia di sostanze stupefacenti.
Durante le indagini, tuttavia, la Procura ha disposto una consulenza tecnica sui prodotti sequestrati. Le analisi hanno evidenziato un elemento destinato a cambiare radicalmente la prospettiva del procedimento: il quantitativo di THC presente nei campioni non risultava sufficiente a garantire una concreta efficacia drogante.
Sebbene una parte dei reperti presentasse una concentrazione di THC superiore allo 0,5%, il consulente ha precisato che il semplice dato percentuale non consente di stabilire automaticamente la capacità drogante di un prodotto. Per raggiungere dosi teoricamente in grado di provocare effetti psicotropi sarebbe stato infatti necessario consumare quantità di materiale molto superiori rispetto a quelle normalmente utilizzate.
In altre parole, il parametro decisivo non è soltanto la percentuale di THC rilevata in laboratorio, ma la reale possibilità che il prodotto, nelle normali modalità di utilizzo, produca un effetto stupefacente.
Il Tribunale esclude il reato ma mantiene il sequestro
Sulla base di questi accertamenti, il Tribunale del Riesame di Modena aveva riconosciuto l’assenza del cosiddetto fumus commissi delicti, ritenendo che mancasse la concreta offensività richiesta per configurare il reato.
Nonostante questa conclusione, però, i giudici avevano deciso di non restituire il materiale sequestrato.
La motivazione si fondava sulle modifiche introdotte dall’articolo 18 del Decreto Sicurezza (D.L. n. 48/2025, convertito nella Legge n. 80/2025), che ha escluso le infiorescenze dalla disciplina della canapa industriale vietandone produzione, commercio, trasporto, lavorazione e cessione, richiamando il sistema sanzionatorio previsto dal Testo unico sugli stupefacenti.
Secondo il Tribunale, proprio questo nuovo quadro normativo sarebbe stato sufficiente a considerare le infiorescenze beni illeciti per natura, rendendone comunque possibile la confisca.
La Cassazione evidenzia una contraddizione
È proprio questo ragionamento che la Corte di Cassazione ritiene incompatibile con i principi fondamentali del diritto penale.
Secondo i giudici della Quarta Sezione, non è logicamente e giuridicamente sostenibile affermare, da un lato, che il prodotto non possiede efficacia drogante e quindi non integra il reato previsto dall’articolo 73 e, dall’altro, considerare lo stesso prodotto automaticamente confiscabile come se fosse una sostanza stupefacente.
La Suprema Corte richiama un principio consolidato della giurisprudenza italiana: il diritto penale punisce fatti concretamente offensivi e non semplici categorie astratte di prodotti.
Per questo motivo, il semplice divieto introdotto dal legislatore non elimina la necessità di verificare, caso per caso, se il materiale sequestrato sia realmente idoneo a produrre effetti psicotropi.
Il principio di offensività resta centrale
Uno degli aspetti più importanti della sentenza riguarda proprio il richiamo al principio di offensività , cardine dell’intero sistema penale italiano.
La Cassazione ribadisce che la punibilità non può derivare automaticamente dall’appartenenza botanica del prodotto alla Cannabis Sativa né dalla presenza di una determinata concentrazione di THC.
Viene così richiamato anche l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2019, secondo cui la commercializzazione dei derivati della cannabis può assumere rilievo penale soltanto quando tali prodotti risultino concretamente dotati di efficacia drogante o psicotropa.
Questo significa che la semplice presenza di THC non basta, da sola, a trasformare un prodotto in una sostanza stupefacente agli effetti della legge penale.
L’accertamento deve riguardare la reale capacità del prodotto di provocare alterazioni psicofisiche nelle normali condizioni di utilizzo.
La prova spetta all’accusa
La decisione chiarisce anche un altro aspetto di grande rilievo processuale. Non è l’imputato a dover dimostrare che il prodotto non è drogante.
L’onere della prova resta in capo alla pubblica accusa, che deve fornire elementi scientifici sufficienti a dimostrare l’effettiva idoneità del materiale sequestrato a produrre effetti psicotropi.
Una semplice analisi della percentuale di THC, isolata dal contesto e priva di valutazioni sulla concreta modalità di consumo, non può essere considerata sufficiente per sostenere un’accusa fondata sull’articolo 73.
Nessuna bocciatura del Decreto Sicurezza
La Cassazione, tuttavia, non dichiara illegittimo il nuovo articolo 18 del Decreto Sicurezza.
La Corte non mette in discussione il potere del legislatore di disciplinare il settore della canapa industriale né afferma che le infiorescenze possano essere liberamente commercializzate.
La sentenza compie un passaggio diverso e più circoscritto: stabilisce che il nuovo divieto non può cancellare i principi costituzionali che regolano il diritto penale.
Per questo motivo l’ordinanza del Tribunale di Modena è stata annullata con rinvio.
Sarà ora lo stesso Tribunale a riesaminare la vicenda verificando se esistano effettivamente i presupposti giuridici per mantenere il sequestro dei prodotti oppure se, alla luce dell’assenza di efficacia drogante accertata dalle consulenze tecniche, debbano essere restituiti.
Una decisione destinata a pesare sull’intero settore
La pronuncia rappresenta uno dei primi importanti interventi della Cassazione successivi all’entrata in vigore del Decreto Sicurezza e potrebbe avere effetti rilevanti sui numerosi procedimenti che coinvolgono imprese della filiera della canapa industriale.
Il messaggio della Suprema Corte appare chiaro: il divieto introdotto dalla legge non autorizza automatismi nella qualificazione penale dei prodotti.
Prima di sequestrare, confiscare o contestare un reato in materia di stupefacenti, è sempre necessario dimostrare che il prodotto possieda una reale capacità drogante.
Secondo Canapa Sativa Italia, che ha diffuso le motivazioni della sentenza, il provvedimento restituisce centralità alla prova scientifica e al principio di offensività , evitando che prodotti privi di reale efficacia psicotropa vengano trattati automaticamente come sostanze stupefacenti.
L’associazione ha inoltre ringraziato l’avvocato Lorenzo Simonetti, difensore della ricorrente, sottolineando come il ricorso abbia consentito alla Corte di affrontare una questione considerata cruciale per l’intera filiera della canapa industriale: quella relativa al rapporto tra divieti normativi, prova scientifica e tutela dei principi fondamentali del diritto penale.
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