Le nuove decisioni del TAR Lazio sul CBD hanno riacceso il dibattito sulla possibilità di acquistare cannabidiolo senza prescrizione. Ma sostenere che il TAR abbia definitivamente stabilito che il CBD può essere venduto soltanto con ricetta medica non ripetibile rischia di semplificare eccessivamente una vicenda giudiziaria molto più complessa.
Il punto centrale è distinguere i diversi provvedimenti coinvolti. I ricorsi recentemente rigettati riguarderebbero infatti una circolare amministrativa successiva, mentre il principale contenzioso sul D.M. del Ministero della Salute del 27 giugno 2024 segue un percorso autonomo ed è ancora aperto.
Cosa prevede il decreto del 27 giugno 2024
Il decreto ministeriale ha inserito nella Tabella dei medicinali, sezione B, del d.P.R. 309/1990 le «composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis».
È quindi questa specifica categoria di preparazioni a essere interessata dal regime che prevede la ricetta medica non ripetibile.
Parlare genericamente di “CBD solo con ricetta”, però, può risultare fuorviante. Il provvedimento non riguarda indistintamente qualsiasi prodotto contenente cannabidiolo, ma identifica determinate composizioni, una precisa modalità di somministrazione e un’origine specifica del CBD.
Inoltre, la legittimità del decreto è ancora oggetto di giudizio.
Il ruolo del Consiglio di Stato
Nel dicembre 2025 il Consiglio di Stato, Sezione III, con le ordinanze cautelari n. 4506 e 4509/2025, è intervenuto sulle pronunce con cui il TAR Lazio aveva confermato il decreto.
Successivamente, il Ministero della Salute ha chiarito che, a seguito della sospensione dell’efficacia del D.M. del 27 giugno 2024, non trovavano applicazione le relative misure di controllo previste dal d.P.R. 309/1990 per le composizioni orali interessate, compresi alcuni obblighi amministrativi previsti per le sostanze sottoposte a controllo.
La vicenda è poi proseguita nel 2026 con tre ordinanze del Consiglio di Stato: 6198/2026, 6200/2026 e 6202/2026.
I giudici hanno deciso di rivolgersi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, sospendendo nel frattempo i tre giudizi nazionali.
Questo passaggio è fondamentale: il Consiglio di Stato non ha semplicemente confermato le precedenti decisioni del TAR, ma ha ritenuto necessario ottenere chiarimenti sull’interpretazione del diritto europeo prima di pronunciarsi definitivamente.
Perché è stata coinvolta la Corte di Giustizia UE
La questione riguarda soprattutto la compatibilità della disciplina italiana con i principi dell’Unione europea.
Tra i temi esaminati figurano la libera circolazione delle merci, la tutela della salute pubblica, il principio di precauzione e quello di proporzionalità.
Le ordinanze richiamano inoltre la nota sentenza Kanavape, C-663/18, nella quale la Corte di Giustizia aveva affrontato la qualificazione del CBD nel diritto europeo.
Il nodo non è semplicemente stabilire se “il CBD sia o non sia una droga”. La controversia riguarda più precisamente il trattamento giuridico delle composizioni ottenute mediante estrazione dalla Cannabis e la possibilità per uno Stato membro di sottoporle a restrizioni sulla base dei rischi individuati.
Cosa significano allora le nuove sentenze del TAR?
Le recenti pronunce devono essere lette tenendo conto del loro oggetto specifico.
Il rigetto di ricorsi contro una successiva circolare amministrativa non equivale automaticamente alla definitiva conferma del D.M. del 27 giugno 2024, né cancella il rinvio già disposto alla Corte di Giustizia UE.
Per questo l’equazione “ricorsi respinti = CBD solo con ricetta” non restituisce correttamente il quadro giudiziario attuale.
Anche l’affermazione secondo cui il TAR avrebbe definitivamente classificato “il CBD come stupefacente” è troppo generica. La materia riguarda prodotti e preparazioni ben individuati e deve essere valutata alla luce sia della normativa italiana sia di quella europea.
CBD in farmacia: attenzione alle generalizzazioni
La disciplina delle composizioni orali previste dal decreto non può essere automaticamente estesa a qualsiasi olio, cosmetico, estratto o prodotto contenente CBD.
Per determinare quale normativa si applichi occorre considerare composizione, origine della sostanza, destinazione d’uso e caratteristiche del singolo prodotto.
Per imprese e operatori del settore, quindi, la principale indicazione resta quella di evitare interpretazioni basate esclusivamente sui titoli di giornale.
Ad oggi il contenzioso principale relativo al D.M. del 27 giugno 2024 non può essere considerato definitivamente concluso: i giudizi davanti al Consiglio di Stato sono stati sospesi e la questione è stata sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Solo dopo il pronunciamento europeo e la successiva definizione dei giudizi nazionali sarà possibile comprendere quale sarà l’esito definitivo della controversia sul regime delle composizioni orali di CBD naturale ottenuto da estratti di Cannabis.


