in collaborazione con l’avvocato Lorenzo Simonetti
CANNABIS – Cinque piante, circa 620 grammi lordi di infiorescenze divisi in una ventina di contenitori, un impianto indoor con luci LED, aerazione filtrata e tre serre.
Per la Procura era il quadro tipico dello spaccio e ha chiesto gli arresti domiciliari. Il 17 ottobre 2026, però, il GIP del Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la richiesta. L’indagato è stato liberato senza alcuna misura e il giudice ha dato atto della «corposità» della memoria difensiva. La difesa è stata curata dall’avvocato Lorenzo Simonetti, penalista cassazionista del Foro di Roma.
Tutto nasce da un controllo stradale casuale, il 15 ottobre. In auto c’erano circa cinque grammi di cannabis, comprese alcune sigarette artigianali; sono seguiti la perquisizione domiciliare e il sequestro. L’uomo è incensurato e ha un reddito lecito documentato.
È iscritto all’associazione Pazienti Cannabis APS ETS e ha una prescrizione di cannabis terapeutica, arrivata dopo il fallimento delle terapie convenzionali. È proprio questo percorso sanitario a diventare uno degli elementi centrali della vicenda: la quantità rinvenuta viene letta alla luce delle necessità terapeutiche del singolo paziente, anziché considerata isolatamente.

L’accusa seguiva uno schema consolidato. La coltivazione domestica è lecita solo se minima e rudimentale; un’attrezzatura professionale e quantità rilevanti indicano invece che il prodotto è destinato al mercato. «Il quadro di partenza era tutt’altro che favorevole», riconosce l’avvocato Simonetti. Cinque piante coltivate a ciclo continuo, insieme alla presenza di un impianto indoor attrezzato, rappresentavano dunque i principali elementi su cui si fondava la ricostruzione accusatoria.
Dalla quantità sequestrata alla storia clinica del paziente
La difesa non ha contestato quel ragionamento in astratto. Ha dimostrato che, nel caso concreto, non reggeva. Il primo fronte è stato quello tossicologico: se non si accerta il principio attivo e non si distingue il peso lordo da quello netto, l’efficacia drogante resta un’ipotesi.
Simonetti ha posto l’attenzione anche sulla necessità di pesare separatamente piante e infiorescenze: conoscere il quantitativo lordo non equivale infatti a conoscere quello effettivo di sostanza drogante. È un passaggio che, secondo la strategia difensiva, deve essere affrontato già nella fase cautelare, senza affidarsi ad automatismi.
Il secondo fronte è stato documentare la persona: prescrizioni, piano terapeutico, storia clinica, reddito lecito, assenza di precedenti e nessun contatto con ambienti di spaccio. Non una semplice dichiarazione di consumo personale, dunque, ma una ricostruzione sostenuta da documenti e circostanze verificabili. Una consulenza tecnica del dott. Carlo Privietera ha stimato il fabbisogno terapeutico e lo ha confrontato con il quantitativo sequestrato.

La consulenza ha osservato che il parametro dei 25 mg di THC per dose è pensato per il consumatore ricreativo, non per il malato. Per quest’ultimo, secondo la difesa, il fabbisogno deve essere valutato sulla base delle prescrizioni e della specifica situazione clinica.
La destinazione terapeutica contro la presunzione di spaccio
Il cuore della strategia è stato attaccare la premessa. Se la destinazione terapeutica è provata, viene meno il rischio che la norma vuole prevenire, cioè l’alimentazione del mercato illecito. La difesa ha proposto una lettura degli artt. 73 e 75 del Testo unico stupefacenti orientata al diritto alla salute dell’art. 32 della Costituzione: nessun reato senza offesa.
Parallelamente, ha contestato le esigenze cautelari, sostenendo che anche la necessità di una misura restrittiva dovesse essere valutata concretamente e non discendere in automatico dalla quantità sequestrata. L’argomento ha riguardato sia la probabilità dell’evento temuto sia la gravità delle sue conseguenze, distinguendo i due aspetti nel caso specifico.
Il procedimento resta aperto. L’ordinanza riguarda solo la misura cautelare: non è un’assoluzione e non vincola altri giudici. Indica però una strada a chi difende pazienti-coltivatori. «Un numero costruito sulla storia clinica vale più di mille aggettivi», sintetizza Simonetti.

