Ieri, 29 gennaio, la Corte costituzionale tramite la sentenza n. 10 del 2026, interviene su uno dei punti più controversi della riforma del Codice della strada, facendo chiarezza sull’interpretazione dell’articolo 187 in materia di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.
La norma, riscritta nel 2024, aveva eliminato il riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica”, limitandosi a punire chi guida “dopo aver assunto” droghe. Una formulazione che aveva acceso il dibattito nei tribunali: il rischio, secondo diversi giudici di merito, era quello di sanzionare anche condotte del tutto innocue, come l’assunzione avvenuta giorni prima, senza alcuna incidenza sulla capacità di guida.
La Consulta non ha dichiarato la disposizione incostituzionale, ma ne ha imposto una lettura rigorosa e conforme ai principi di proporzionalità e offensività. In sostanza, non basta la semplice positività a un test per far scattare la responsabilità penale. Perché la sanzione sia legittima, è necessario che la guida avvenga in una situazione che comporti un rischio concreto per la sicurezza stradale.
Secondo i giudici costituzionali, non serve più dimostrare che il conducente fosse effettivamente “alterato” al momento del controllo, ma occorre accertare che nell’organismo siano presenti quantità di sostanza che, sulla base delle conoscenze scientifiche, siano ancora idonee a incidere sulle capacità di guida di una persona media. La punibilità, dunque, non dipende dal mero fatto storico dell’assunzione, ma dalla persistenza di un potenziale effetto pericoloso sulla circolazione.
La decisione risponde anche alle critiche di disparità di trattamento rispetto alla disciplina sull’alcol e di eccessiva indeterminatezza della fattispecie penale. La Corte traccia un equilibrio: da un lato conferma la scelta del legislatore di rafforzare il contrasto alla guida collegata all’uso di stupefacenti; dall’altro esclude automatismi punitivi che colpirebbero comportamenti privi di reale pericolosità.
L’impostazione, già anticipata da una circolare dei Ministeri dell’Interno e della Salute nel 2025, riceve ora un forte avallo giurisprudenziale. Ma ha anche conseguenze pratiche rilevanti: i controlli non potranno più fermarsi alla semplice positività dei test salivari o del sangue. Forze di polizia e autorità giudiziarie dovranno valutare il momento dell’assunzione e gli elementi che indichino una possibile influenza attuale della sostanza sulle capacità di guida.
In definitiva, l’articolo 187 resta in vigore, ma cambia il suo perimetro applicativo: non si punisce chi ha fatto uso di droghe senza effetti sulla guida, bensì chi si mette al volante in condizioni tali da mettere concretamente a rischio la sicurezza stradale.
Quindi cosa cambia? Quasi nulla..
La Corte non ha proceduto alla cassazione di questa norma, manifestamente incostituzionale, ma ne ha fornito un’interpretazione volta a limitarne gli effetti più illogici e paradossali. Resta tuttavia immutato l’impianto complessivo della disposizione, che continua a presentare profili di evidente irrazionalità.
Il rischio è quello di generare più confusione che chiarezza. A una prima lettura, la pronuncia sembrerebbe rappresentare un passo avanti nella tutela dei diritti costituzionali dei cittadini. Ma è davvero così? E, soprattutto, come va interpretata correttamente?
“Non serve più dimostrare che il conducente fosse effettivamente “alterato” al momento del controllo, ma occorre accertare che nell’organismo siano presenti quantità di sostanza che, sulla base delle conoscenze scientifiche, siano ancora idonee a incidere sulle capacità di guida di una persona media”.
Secondo quanto emerge dalla sentenza, potrebbe ancora essere sanzionato — con conseguente ritiro della patente — chi ha assunto una sostanza stupefacente il giorno precedente, mentre potrebbe non essere punito chi l’ha appena assunta, ma in una quantità talmente ridotta da non incidere sulla capacità di guida.
Ma allora sorgono interrogativi tutt’altro che marginali. Se assumo una sostanza, è davvero possibile escludere che, dopo 24 ore, nel mio organismo resti una traccia tale da rientrare nei valori teorici che, secondo la scienza, potrebbero influire sulla capacità di guidare? E questo anche se, di fatto, non mi trovo in uno stato di alterazione? In una situazione del genere, potrei comunque incorrere in conseguenze legali?
Paradossalmente, se ho appena assunto una sostanza che effettivamente mi provoca uno stato di alterazione evidente, ma con valori che (per vari motivi) nel sangue sono inferiore alla soglia scientificamente ritenuta idonea a provocare quello stato di alterazione, potrei evitare sanzioni e responsabilità penali?
Sono dubbi che meriterebbero chiarimenti ben più puntuali. Il rischio concreto è quello di trovarsi di fronte all’ennesima “italianata”: una normativa lasciata in una zona grigia, destinata a vivere più nelle interpretazioni degli organi di controllo e di giudizio che in regole chiare e certe per i cittadini.

