La giustizia europea ha censurato il comportamento dell’Ungheria per essersi discostata dalla linea comune dell’Unione in un passaggio delicato della politica internazionale sugli stupefacenti. La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che Budapest ha violato il diritto dell’Unione agendo in modo autonomo in un ambito che rientra nella competenza esterna esclusiva dell’UE, compromettendo al tempo stesso il principio di leale cooperazione tra Stati membri.
La vicenda risale al 2020, quando l’Ungheria, nel contesto delle votazioni svoltesi presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite, espresse un voto contrario alla posizione concordata a livello europeo sulla riclassificazione della cannabis all’interno delle convenzioni internazionali sugli stupefacenti. A questo si aggiunse una dichiarazione ufficiale che prendeva apertamente le distanze dall’orientamento definito dal Consiglio dell’Unione, rendendo evidente una frattura nella rappresentanza europea.
Secondo i giudici di Lussemburgo, tale condotta non può essere considerata una semplice presa di posizione politica. Le decisioni assunte in sede Onu sulla classificazione delle sostanze stupefacenti sono infatti in grado di incidere direttamente sull’applicazione delle norme europee in materia di traffico di droga. Proprio questo collegamento fa sì che l’Unione debba esprimersi con una sola voce, impedendo ai singoli Stati membri di muoversi in ordine sparso.
Agendo fuori dal perimetro della posizione comune, l’Ungheria ha finito per indebolire la credibilità e l’efficacia dell’azione esterna dell’Unione, riducendone il peso negoziale nei contesti multilaterali. La Corte sottolinea come il principio di leale cooperazione imponga agli Stati non solo di rispettare formalmente il diritto dell’UE, ma anche di evitare iniziative che possano ostacolarne gli obiettivi o esporre divisioni interne su temi sensibili.
Non ha trovato accoglimento nemmeno la difesa avanzata da Budapest, che metteva in discussione la legittimità della decisione del Consiglio. Secondo la Corte, uno Stato membro non può sottrarsi ai propri obblighi invocando unilateralmente presunti vizi di un atto dell’Unione, salvo casi eccezionali di gravità tale da renderlo giuridicamente inesistente. Circostanze che, nel caso in esame, non sono state ravvisate.

