In sede penale, nell’ambito di un procedimento avviato a seguito di operazione ex art. 73 DPR 309/1990 e originato anche dall’ambiguità applicativa dell’art. 18 DL 48/2025, è stato disposto il primo dissequestro di infiorescenze di canapa industriale in campo. Lo comunicano gli avvocati Lorenzo Simonetti e Claudio Miglio di Tutela Legale Stupefacaenti.
Il provvedimento richiama il principio di offensività delineato dalle Sezioni Unite della Cassazione (n. 30475/2019): solo l’efficacia drogante in concreto (ossia la concreta idoneità ad alterare lo stato psicofisico dell’utilizzatore, con effetti psicoattivi misurabili) può costituire reato. In coerenza con la Relazione n. 33/2025 della Cassazione penale, recepita anche dal Tribunale di Trento l’art. 18 sarebbe da interpretare come meramente ricognitivo della giurisprudenza consolidata: le infiorescenze prive di idoneità stupefacente non integrano illecito penale e possono essere coltivate e raccolte.
Ne consegue che non si deve procedere al sequestro in via indiscriminata: sequestri e procedimenti non possono fondarsi sulla mera presenza del fiore di Cannabis sativa L., ma richiedono analisi preventive, adeguate e caso per caso, con metodi scientificamente affidabili. L’esperienza di queste settimane, pur nata da un’ambiguità normativa percepita sull’art. 18, oggi consente di affermare con maggiore chiarezza operativa l’indirizzo: si interviene solo dove vi sia concreta efficacia drogante.
Si riscontra una situazione eterogenea sul territorio nazionale che genera incertezza operativa e difficoltà per le aziende. Alla luce dei molteplici orientamenti e provvedimenti intervenuti, gli interventi indiscriminati (sequestri e distruzioni “in campo”) rischiano l’illegittimità, con la conseguenza di travolgere le imprese ed esporre la collettività a oneri risarcitori a carico del pubblico erario. È pertanto necessario un intervento chiarificatore, per ricondurre l’azione amministrativa e giudiziaria al principio di offensività e a verifiche tecnico-analitiche adeguate.
Per il comparto della canapa industriale si tratta di un precedente di rilievo che conferma quanto già noto: nulla è cambiato rispetto al quadro normativo già vigente prima della modifica introdotta dall’art. 18 alla L. 242/2016; l’elemento decisivo resta l’assenza di effetto stupefacente.



