ITALIA

Il Decreto Legge sicurezza non vieta la vendita di Canapa priva di efficacia drogante

Perchè il Decreto Legge sicurezza, giuridicamente, non vieta la vendita Canapa priva di efficacia drogante?

Tra le tante motivazioni, ve ne sono tre principali:

  1. La legge 309/90 non può punire vendita di prodotti privi di efficacia stupefacente (Art 2, 13, 25, 27 Cost.) come confermato dalla Circolare di Salvini 31 agosto 2018 e dalle SSUU del 2019.
  2. Una norma tecnica che possa limitare la vendita di prodotti legali in altri Paesi UE deve essere notificata a Bruxelles (Direttiva (UE) 2015/1535). Il DL Sicurezza non è stato notificato, se si volesse interpretare in senso restrittivo non potrebbe essere applicato sulla canapa (Corte di Giustizia UE, cause CIA Security, Unilever Italia).
  3. Le imprese hanno operato in buona fede, nel rispetto delle norme vigenti. Vietare oggi attività già autorizzate violerebbe il legittimo affidamento (Art. 41, 97 Cost.) e la libera circolazione (Art. 34-36 TFUE). La Corte UE ha chiarito che la canapa non stupefacente non può essere vietata arbitrariamente (Kanavape C-663/18, BioHemp C-502/22, Hammarsten C-101/01).

IL SETTORE NON SI FERMA, TANTISSIMI NEGOZI E AZIENDE RESTANO APERTI. PURTROPPO L’AMBIGUITÀ NE STA FACENDO SCAPPARE VIA TANTE ALTRE.

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