Perchè il Decreto Legge sicurezza, giuridicamente, non vieta la vendita Canapa priva di efficacia drogante?
Tra le tante motivazioni, ve ne sono tre principali:
- La legge 309/90 non può punire vendita di prodotti privi di efficacia stupefacente (Art 2, 13, 25, 27 Cost.) come confermato dalla Circolare di Salvini 31 agosto 2018 e dalle SSUU del 2019.
- Una norma tecnica che possa limitare la vendita di prodotti legali in altri Paesi UE deve essere notificata a Bruxelles (Direttiva (UE) 2015/1535). Il DL Sicurezza non è stato notificato, se si volesse interpretare in senso restrittivo non potrebbe essere applicato sulla canapa (Corte di Giustizia UE, cause CIA Security, Unilever Italia).
- Le imprese hanno operato in buona fede, nel rispetto delle norme vigenti. Vietare oggi attività già autorizzate violerebbe il legittimo affidamento (Art. 41, 97 Cost.) e la libera circolazione (Art. 34-36 TFUE). La Corte UE ha chiarito che la canapa non stupefacente non può essere vietata arbitrariamente (Kanavape C-663/18, BioHemp C-502/22, Hammarsten C-101/01).
IL SETTORE NON SI FERMA, TANTISSIMI NEGOZI E AZIENDE RESTANO APERTI. PURTROPPO L’AMBIGUITÀ NE STA FACENDO SCAPPARE VIA TANTE ALTRE.
