ITALIA

Articolo 18 DL Sicurezza: norma inapplicabile che paralizza un settore

«Siete qui per il DL?»
«“No, no, quella normativa non è attuativa, e con ogni probabilità non lo sarà mai.”»

Roma, 22 maggio 2025– Questo scambio, verificatosi durante un controllo dei Carabinieri presso un punto vendita associato, mette in luce un paradosso normativo. Una disposizione legislativa che, pur formalmente vigente, non trova attuazione pratica, sta tuttavia generando un clima di incertezza giuridica e imprenditoriale con conseguenze profonde sull’operatività quotidiana del settore.

La storia

Nella giornata del 22 maggio, uno dei nostri associati – titolare di un punto vendita specializzato – ha ricevuto la visita di una pattuglia dei Carabinieri presso il proprio negozio. L’associato ci ha prontamente informato dell’accaduto, riportando con trasparenza lo svolgimento dei fatti.

Dopo le consuete formalità iniziali, l’associato ha chiesto se il controllo fosse riconducibile all’entrata in vigore del recente Decreto Sicurezza, in particolare all’articolo 18 che tanto dibattito ha suscitato. La risposta degli agenti è stata sorprendentemente chiara:

“No, no, quella normativa non è attuativa, e con ogni probabilità non lo sarà mai.”

Il controllo si è svolto in un clima collaborativo e professionale. Gli operatori si sono dimostrati attenti, lucidi e ben informati, non lasciandosi confondere dal clima di incertezza generato dall’attuale quadro normativo. Durante il confronto, sono state condivise considerazioni  sulla vendita al dettaglio e, grazie all’esibizione di un verbale di dissequestro di infiorescenze datato, gli agenti hanno riconosciuto la regolarità della posizione dell’esercente, concludendo la visita con toni cordiali e un ringraziamento per il dialogo costruttivo.

Questo episodio rappresenta un importante segnale di fiducia. Conferma che il lavoro di informazione, tutela e trasparenza che portiamo avanti come associazione va nella direzione giusta. Ma al tempo stesso evidenzia, con forza, l’assurdità di una situazione normativa che continua a generare disorientamento, tanto tra gli operatori del settore quanto tra le Forze dell’Ordine, chiamate a svolgere controlli in un contesto di instabilità giuridica.

È urgente che le istituzioni intervengano per chiarire definitivamente il quadro regolatorio, affinché la normativa nazionale possa allinearsi agli standard europei e offrire certezza del diritto, sicurezza operativa e tutela per chi lavora in modo legale e trasparente.

La nostra battaglia continua. E non è solo una battaglia per un comparto economico, ma per il principio stesso di uno Stato di diritto chiaro, coerente e giusto.

La disapplicazione: natura e funzione

La disapplicazione è l’atto attraverso cui il giudice nazionale, dinanzi a una norma interna incompatibile con il diritto dell’Unione, ne sospende l’efficacia nel caso concreto, rifiutandone l’applicazione. Non si tratta di una dichiarazione di illegittimità o di abrogazione, ma di uno strumento operativo diretto, obbligatorio e immediato, fondato sul principio del primato del diritto europeo. Nel caso delle norme tecniche non notificate secondo la Direttiva (UE) 2015/1535, la disapplicazione consente di neutralizzare l’effetto vincolante di disposizioni interne adottate in violazione della procedura di notifica, rendendole inopponibili ai privati anche in sede penale.

Nota bene: la “disapplicazione immediata” è tutt’altro che pacifica. In molti ambiti l’art. 18 viene letto come un mero intervento di ordine pubblico; se effettivamente fosse limitato solo ai prodotti con comprovata capacità stupefacente – senza estendere il divieto ai derivati non psicotropi – non sarebbe soggetto a notifica TRIS perché non imporrebbe alcuna restrizione al commercio lecito. Nella pratica, però, questa distinzione viene spesso ignorata: la norma è applicata de facto come divieto generalizzato, con il risultato di bloccare filiere legittime e aggravare l’incertezza per imprese, lavoratori e autorità di controllo.

Forze dell’Ordine e applicazione delle norme non notificate: il rischio di incertezza operativa

Le Forze dell’Ordine, al pari dei giudici, sono vincolate al rispetto del principio di primato del diritto dell’Unione Europea. Di conseguenza, una norma tecnica nazionale che non sia stata notificata secondo la procedura prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 non può produrre effetti giuridici nei confronti dei cittadini. Tali disposizioni, infatti, non possono costituire base legittima per sequestri, denunce o contestazioni amministrative. È quindi fondamentale, in presenza di dubbi interpretativi, che gli operatori verifichino – anche tramite il sistema TRIS della Commissione Europea – l’avvenuta notifica della norma applicata.

Tuttavia, la realtà operativa evidenzia una preoccupante disomogeneità. In diversi contesti territoriali, si continuano a registrare interventi fondati su norme non notificate, applicate come se fossero pienamente efficaci. Questo genera non solo gravi incertezze per gli operatori economici coinvolti, ma anche rischi per gli stessi agenti, che potrebbero compiere atti giuridicamente viziati. L’applicazione erronea di una disposizione non conforme agli obblighi europei espone infatti l’amministrazione a responsabilità legali, oltre a minare la certezza del diritto e la fiducia nell’operato delle istituzioni.

Approfondimento articolo 18

Il Decreto-Legge n. 48 del 12 aprile 2025 introduce l’articolo 18, estendendo l’applicazione del D.P.R. 309/1990 alle infiorescenze di Cannabis sativa L. derivanti da varietà certificate, (ma alla luce dell’interpretazione corretta dalla giurisprudenza consolidata) esclusivamente nei casi in cui esse risultino idonee a produrre effetti stupefacenti. Tale formulazione, di fatto, si limita a recepire quanto già previsto dall’ordinamento, in particolare:

  • La sentenza n. 30475/2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha già chiarito che la punibilità delle condotte è subordinata all’effettiva idoneità del prodotto a provocare un effetto psicotropo (c.d. principio di offensività).
  • Regolamenti dell’Unione Europea, in particolare il Reg. (UE) 2021/2115, definiscono il limite di THC per le coltivazioni ammesse alla PAC e fissano un quadro armonizzato di riferimento.
  • La Corte di giustizia dell’UE, con la decisione nella causa C-663/18 (Kanavape), ha escluso che il CBD anche estratto dalla pianta, in quanto privo di effetti psicotropi, possa essere considerato una sostanza stupefacente.

Conclusione giuridica: l’articolo 18 non introduce nuove fattispecie penali, ma rafforza la sovrapposizione tra diritto penale e produzioni agricole legittime, lasciando spazio a interpretazioni soggettive e a pratiche restrittive che stanno paralizzando il settore.

Implicazioni economiche e sociali

Il comparto della canapa industriale, sviluppatosi in Italia grazie a investimenti privati e pubblici negli ultimi dieci anni, oggi si trova in una condizione di profonda incertezza:

  • Oltre 22.000 posti di lavoro diretti e indiretti rischiano di essere compromessi. 1 milione e 200 mila consumatori verrebbero lanciati direttamente verso il mercato nero.
  • Negli ultimi giorni, a seguito dell’entrata in vigore del DL, si sono registrati sequestri preventivi, sospensioni di ordini, chiusure di conti correnti e interruzioni di rapporti commerciali, con un effetto domino che sta spingendo diverse imprese a delocalizzare all’estero.

Il capitale più prezioso, il tempo e il lavoro umano, rischia di essere cancellato: migliaia di lavoratori e imprenditori che per anni hanno investito energie, competenze e fiducia in questo settore si trovano oggi disorientati e danneggiati senza un reale mutamento giuridico alla base.

Appello alla comunità universitaria di giuristi e ai futuri giuristi

Siamo in un momento cruciale, in cui i principi fondamentali del nostro ordinamento – offensività, proporzionalità, certezza del diritto – non possono più restare confinati nei manuali. Devono trovare piena attuazione nella vita concreta delle persone, nelle attività economiche, nei rapporti tra cittadino e Stato.

L’ambiguità normativa, se non corretta, rischia di produrre effetti devastanti: può disintegrare interi comparti produttivi, soffocare l’innovazione e minare irrimediabilmente la fiducia nella giustizia e nella legalità.

Per questo rivolgiamo un appello alla comunità accademica, ai praticanti, agli studenti di diritto, scienze politiche ed economia: osservate criticamente ciò che sta accadendo. Questo è un laboratorio giuridico in tempo reale. È qui che si misura il valore delle norme e la loro capacità di resistere alla prova dei fatti.

La distorsione dell’applicazione normativa non è solo un problema tecnico: è un vulnus alla democrazia. Ed è nostro dovere – come cittadini, operatori del diritto e soggetti attivi della società – riconoscerlo e reagire.


FAQ operative sull’art. 18 del D.L. 48/2025

L’art. 18 è già operativo?

Si ma No. È una norma tecnica non notificata ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535; finché la procedura TRIS non si conclude, deve essere disapplicata da giudici e Forze dell’Ordine. Tuttavia abbiamo assistito alle prime interpretazioni errate alla quale abbiamo dovuto opporci con ricorso.

Quando posso procedere a sequestro di infiorescenze?

Alla luce della giurisprudenza consolidata solo se analisi di laboratorio accreditate dimostrano un contenuto di THC idoneo a produrre effetti stupefacenti, come stabilito dalla Cassazione SS.UU. 30475/2019.

L’art. 18 integra automaticamente reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990?

No. Occorre verificare l’offensività concreta: senza capacità drogante effettiva, il fatto non è penalmente rilevante.

Quali documenti devo tenere in negozio durante i controlli?
  • Certificati di varietà UE delle sementi;
  • Analisi batch conformi ai limiti di legge (THC ≤ 0,5/0,6 % o quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/2115);
  • Copia della sentenza Cass. SS.UU. 30475/2019;
  • Eventuali verbali di dissequestro già ottenuti.
Posso continuare a vendere infiorescenze “light”?

Sì, purché non idonee a produrre effetti stupefacenti e nel rispetto dei limiti di THC. L’art. 18, allo stato, non può vietare il commercio legittimo, altrimenti sarebbe disapplicabile e incostituzionale. Questa realtà giuridica purtroppo va difesa contro le interpretazioni restrittive che senza precedenti nuovi verranno ritenute inizialmente legittime nella massima precauzione.

Come mi difendo da un sequestro già eseguito?
  1. Richiedi copia integrale del verbale e degli atti.
  2. Contatta la rete legale CSI: legal@canapasativaitalia.it.
  3. Presenta istanza di riesame (art. 324 c.p.p.) entro 10 giorni.
  4. Valuta azioni civili per l’accertamento del diritto e il risarcimento del danno se il sequestro risulta illegittimo.
Perché avvengono sequestri se la norma va disapplicata?

I sequestri continuano per diversi motivi:

  • Disallineamento informativo – non tutti conoscono l’obbligo di disapplicare le norme non notificate;
  • Accertamenti di laboratorio – se l’applicazione non fosse rivolta alla canapa non andrebbe disapplicata perché in realtà non vieta, ma se questa fosse la lettura corretta serve tempo per dimostrare l’assenza di effetti stupefacenti, durante il quale il prodotto viene “congelato”;
  • Interpretazioni restrittive – alcune Procure applicano l’art. 18 in via precauzionale;
  • Pressione mediatica/politica – il sequestro è usato come segnale di “tolleranza zero”.

Come ridurre il rischio?

  1. Mantenere un dossier tecnico completo (certificati, analisi ≤ 0,5/0,6 % THC, giurisprudenza rilevante, UNODC, chemiotipo);
  2. Far annotare nel verbale l’assenza di notifica TRIS;
  3. Attivare riesame e valutare insieme a CSI eventuale azione risarcitoria.
Il ricorso promosso da CSI è già stato deciso? Prevede costi?

No. Il giudizio è tuttora pendente: non c’è ancora sentenza definitiva né misure cautelari conclusive. CSI ha coperto le spese di deposito iniziali per diversi ricorsi di diverso tipo in tutta italia; non sono previsti costi aggiuntivi per gli aderenti quando il caso puà essere usato per avere risultati per tutti. Eventuali future spese vive dell’associazione che non dovessero essere coperte dalle raccolte in corso saranno comunicate tempestivamente per favorire un contributo diffuso.

La mancata notifica TRIS basta a prevenire controlli locali?

No. La non-notifica rende la norma inopponibile in giudizio, ma non impedisce a un singolo comando di PG o ordinanza locale di ordinare controlli o sequestri. In questi casi serve il ricorso al tribunale.

Perché CSI adotta un tono prudente nei comunicati?

Per evitare false aspettative: nonostante il quadro giurisprudenziale sia favorevole, l’applicazione pratica varia tra territori. CSI preferisce comunicare con precisione, senza promettere esiti prima delle decisioni definitive.


Le vostre domande

Un tabacchino rischia qualcosa se mette cannabis light nel distributore automatico?

Finché le infiorescenze di canapa provengono da varietà iscritte al catalogo UE, riportano un tenore di THC non superiore allo 0,6 % e non producono effetti droganti, rientrano nella disciplina della L. 242/2016 sulla canapa industriale. Di conseguenza non sono considerate succedanei del tabacco né soggette al monopolio statale. L’articolo 18 del DL Sicurezza non è ancora efficace perché manca la notifica europea (procedura TRIS).

Sino a quando quest’iter non sarà completato, la norma non può essere applicata ai rivenditori. L’Agenzia delle Dogane e Monopoli può comunque disporre controlli o sequestri cautelativi qualora sorgano dubbi, ma quando le analisi confermano il THC entro i limiti, i procedimenti vengono archiviati e la merce restituita.

Per ridurre ulteriormente le possibilità di contestazione è prudente tenere in negozio tutta la documentazione di provenienza e un’etichetta chiara (varietà, lotto, THC, uso ornamentale/collezionistico). Una polizza di tutela legale può coprire eventuali spese se il sequestro si conclude con archiviazione. In pratica, con questi accorgimenti, la vendita di cannabis light in tabaccheria rimane lecita e difficilmente configurabile come contrabbando.

I siti e-commerce possono continuare a vendere cannabis light?

No, i siti che vendono cannabis light in regola non possono essere oscurati automaticamente. L’art. 18 del DL Sicurezza, che vorrebbe vietare la vendita al dettaglio (anche online) è illegittimo perché restano validi i regolamenti UE e la giurisprudenza consolidata sul principio di offensività, secondo cui i prodotti privi di effetti droganti non sono punibili. Infine, non potrebbe essere ancora efficace perché manca la notifica europea (procedura TRIS). Il rischio concreto di ostacoli è quindi molto basso, ma non del tutto assente. In mancanza di linee guida chiare, può capitare che alcuni corrieri o istituti di pagamento blocchino temporaneamente spedizioni o transazioni. Le forze dell’ordine, inoltre, potrebbero procedere a sequestri cautelativi in caso di dubbi, obbligando l’imprenditore a difendersi. Per ridurre ulteriormente le possibilità di contestazione è prudente tenere in sede tutta la documentazione di provenienza e un’etichetta chiara (varietà, lotto, THC, uso ornamentale/collezionistico). Una polizza di tutela legale può coprire eventuali spese se il sequestro si conclude con archiviazione. Presentare sul sito FAQ, Termini e Condizioni e comunicazioni chiare, senza claim impropri. In pratica, con questi accorgimenti, con prodotti legali e una comunicazione corretta, l’attività online è lecita e pienamente difendibile. Nessun oscuramento può avvenire senza contestazioni fondate e specifiche.

Da consumatrice corro rischi ad acquistare cannabis light?

Acquistare infiorescenze di canapa a basso tenore di THC (≤ 0,6 %) rimane, allo stato attuale, un’operazione consentita dalla legge , purché il prodotto provenga da varietà certificate e riporti in etichetta l’esatta percentuale di THC.

La disposizione tecnica che vorrebbe vietarne la vendita al dettaglio (art. 18 del testo unico stupefacenti) non è stata formalmente notificata in sede europea tramite procedura TRIS; di conseguenza, finché non verrà completato tale iter, non può essere applicata ai privati consumatori. In pratica, quindi, il rischio di incorrere in sanzioni è molto basso.

Resta tuttavia un margine di incertezza: se un agente di polizia non conosce o interpreta in modo restrittivo la normativa, potrebbe procedere al sequestro cautelativo del prodotto per farlo analizzare (art. 75). Nella prassi, tutte le volte che gli accertamenti di laboratorio hanno confermato un tenore di THC entro i limiti legali, il provvedimento è stato annullato e la merce è stata restituita al proprietario.

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